Statuto

TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1 – Denominazione
L’Associazione Allevatori della Regione Sardegna (in breve A.A.R.S.), con sede in Cagliari, legalmente costituita il 2 Agosto 1975, riconosciuta giuridicamente con D.P.R.S. n. 191 del 30-12-1977, è regolata dal presente Statuto.

Con deliberazioni del Comitato Direttivo, possono essere istituiti uffici distaccati, e sedi operative dell’Associazione.

Articolo 2 – Finalità
L’Associazione Regionale è Socia dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) della quale accetta lo Statuto, nonché il Regolamento Associativo e le delibere assunte dagli Organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della Legge.

Essa opera nel quadro delle direttive generali dell’A.I.A..

La sua durata è illimitata.

L’Associazione adotta il marchio identificativo di proprietà dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.).

Articolo 3 – Attività
L’Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio Regionale e può partecipare con l’osservanza delle disposizioni del presente Statuto, anche ad Organizzazioni ed Associazioni di allevatori operanti nell’ambito della regione.

Articolo 4 – Scopo
L’Associazione Regionale Allevatori ha carattere tecnico ed economico e non ha fine di lucro.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possano contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato nonché tutte le iniziative che possano utilmente contribuire ad una più economica gestione aziendale ed al miglioramento del risultato economico dell’impresa zootecnica e ad una sufficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola, l’Associazione, quale organismo di rappresentanza e di tutela degli allevatori, collaborerà con l’Ente Regione, con gli Enti locali e con la Pubblica Amministrazione in genere.

Collaborerà, inoltre, con gli Enti e le Organizzazioni interessate al settore zootecnico per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione, in ambito regionale, tra l’altro può:

  1. Promuovere ed incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economici, costituendo anche appositi Comitati e Commissioni, eventualmente, alla occorrenza, temporanei o permanenti;
  2. Adempiere ai compiti ed alle funzioni che, nell’ambito della Regione e nello specifico settore produttivo, possono venirle demandati da Enti o Autorità provinciali o regionali nonché, nei limiti dell’eventuale mandato conferitole dall’A.I.A., ai compiti e alle funzioni delegati dagli Organi di Governo e attribuiti da leggi e regolamenti all’Associazione Italiana Allevatori medesima e dalle altre associazioni nazionali;
  3. Provvedere all’espletamento del lavoro di miglioramento zootecnico mediante controlli delle attitudini produttive del bestiame e la tenuta dei libri genealogici;
  4. Assistere gli associati ed al collocamento, sia all’interno che all’esterno, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e dei sottoprodotti da questo derivati e quant’altro necessario agli allevamenti;
  5. Assiste gli associati, ad ogni adempimento necessario per l’ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche ivi compresi, previa delega da parte del Socio, la riscossione ed il rilascio di quietanze liberatorie;
  6. Promuovere iniziative atte a migliorare la produzione foraggera e a razionalizzare l’alimentazione del bestiame nelle aziende;
  7. Favorisce la formazione di ‘imprese, Società, Cooperative, comitati per la valorizzazione e lo smercio di prodotti zootecnici e derivati, per l’approvvigionamento di materie utili all’allevamento e per l’impianto e la gestione di aziende zootecniche;
  8. Promuove accordi onde assicurare agli allevatori un credito a tasso basso per l’attuazione di iniziative legate alla produzione zootecnica e alla sua valorizzazione economica;
  9. Promuovere ed attuare, anche d’intesa ed in collaborazione con l’Autorità competente azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffusive del bestiame;
  10. Promuovere ed attuare iniziative rivolte ad elevare il livello culturale e tecnico degli allevatori ed alla formazione di maestranze specializzate;
  11. Organizzare congressi, convegni, concorsi, fiere e mostre, mercati ed aste zootecniche;
  12. Promuovere ed eventualmente gestire, in armonia con le direttive dei competenti organi pubblici, allevamenti in genere ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento della specie e razza anche di particolare pregio;
  13. Promuovere ed attuare iniziative di assistenza tecnica e di consulenza aziendale;
  14. Organizzare e gestire laboratori di analisi e centri per l’elaborazione dei dati;
  15. Promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, nonché alla valutazione degli allevamenti sotto il profilo del benessere degli animali, della cura dell’ambiente e della sostenibilità;
  16. Svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza ed alla tracciabilità dei prodotti di provenienza degli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli allevamenti sotto il profilo del benessere degli animali, della cura dell’ambiente e della sostenibilità in genere;
  17. Promuove ed eventualmente attua ogni altra iniziativa ritenuta utile per il maggior potenziamento del patrimonio zootecnico regionale, nell’ambito del miglioramento genetico.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola, l’Associazione, quale organismo di rappresentanza e di tutela degli allevatori, collaborerà con l’Ente Regione, con gli Enti locali e con la Pubblica Amministrazione in genere.

Collaborerà, inoltre, con gli Enti e le Organizzazioni interessate al settore zootecnico.

TITOLO II: DEGLI ASSOCIATI

Articolo 5 – Gli Associati
Possono essere associati dell’Associazione Regionale:

Gli allevatori, singoli o a conduzione associata, senza distinzione di Specie e razze di bestiame allevato e di specializzazioni produttive;
Gli Enti e gli Organismi non aventi scopi di lucro e legalmente costituiti tra allevatori per Specifici settori economici per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, nonché ber altre specifiche attività.

Articolo 6 – Modalità Di Adesione
Gli allevatori e le altre categorie di aspiranti associati che non hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione Provinciale Allevatori e che intendono farne parte dell’Associazione devono fare domanda al Comitato Direttivo dell’Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.

La domanda debitamente sottoscritta deve indicare il nome, cognome, luogo, data di nascita, domicilio del richiedente nonché la specie la razza ed il numero dei capi costituenti l’allevamento, l’ubicazione dello stesso e la sua denominazione.

Nel caso di Enti, Organismi od Associazioni, la domanda, corredata dall’atto costitutivo e dello Statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale, il numero dei propri Soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sull’ammissione degli associati delibera il Comitato Direttivo nella sua prima riunione successiva alla acquisizione della domanda.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall’art. 5 per l’ammissione può, entro trenta giorni dalla comunicazione essere presentato reclamo al Collegio dei Probiviri che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 7 – Quote Associative e Contributi
Ogni associato deve versare:

  1. Una quota di iscrizione «una tantum» dell’ammontare stabilito; dalla Assemblea indipendentemente dalla Sezione di appartenenza di cui al successivo art. 11 e dall’entità dell’allevamento;
  2. Una quota annuale dell’ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell’Associazione, da versarsi entro il primo bimestre di ciascun anno;
  3. Eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall’Assemblea;
  4. Contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con delibera del Comitato Direttivo e ratificati dall’ Assemblea.

Articolo 8 – Diritti Sociali
Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

La partecipazione all’Assemblea Generale dell’Associazione e l’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali di cui all’articolo 7 del presente Statuto.

Articolo 9 – Obblighi dell’Associato
L’adesione all’Associazione Regionale Allevatori comporta per gli Associati i seguenti obblighi:

  1. L’osservanza delle norme statutarie, e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi della Associazione;
  2. L’astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall’Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
  3. La non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in contrasto con quelli dell’Associazione;
  4. La comunicazione annuale entro il mese di Aprile, di eventuali variazioni della consistenza del patrimonio zootecnico e della quantità del prodotto rappresentato.

Articolo 10 – Perdita Qualità di Associato
La qualità di associato si perde:

  1. Per la perdita del requisito richiesto per l’ammissione;
  2. Per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno sei mesi, tramite lettera raccomandata o PEC, all’Associazione;
  3. Per esclusione ai sensi del successivo 4° comma.

La perdita del requisito richiesto per l’ammissione viene accertata dal Comitato Direttivo ed ha effetto, dalla data della delibera dell’esclusione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in cui scade il termine di preavviso dello stesso (punto b).

L’esclusione viene deliberata dal Comitato Direttivo nei riguardi dell’Associato che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’esclusione ha effetto dalla data della delibera.

L’Associato che comunque abbia cessato di appartenere alla Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III – DELLE SEZIONI

Articolo 11 – Delle Sezioni di Specie, di Razza, di Settori di Attività e di Territorio
L’Associazione attua la propria specializzazione istituendo nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razze di bestiame e per specifici settori di attività economica.

L’istituzione e l’abolizione delle Sezioni saranno deliberate, ogni qualvolta ne sarà ravvisata l’opportunità, dal Comitato Direttivo dell’Associazione.

L’ordinamento ed il funzionamento di ciascuna Sezione saranno regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell’Associazione e redatto sulla base di schema – tipo predisposto dall’ Associazione Italiana Allevatori.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell’Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 12 – Degli Organi
Gli Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Comitato Direttivo;
  3. la Giunta Esecutiva;
  4. il Presidente;
  5. il Collegio dei Sindaci;
  6. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 13 – Assemblea Generale degli Associati
L’Assemblea è composta da tutti i Soci di cui all’art. 5. L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di Giugno per l’approvazione del bilancio e degli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai singoli Soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci.

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato, entro il predetto termine, su almeno un quotidiano di massima tiratura regionale.

L’avviso di convocazione stesso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza in prima e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell’Assemblea non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni Socio non può in Assemblea, rappresentare per delega più di un altro Socio e la delega deve avere forma scritta.

Il Socio assente può farsi rappresentare nell’ Assemblea anche da un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipi, questi ultimi, nell’esercizio dell’impresa agricola.

Articolo 14 – Assemblea Generale: Quorum Costitutivo e Deliberativo
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per qualunque argomento posto all’ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.

In caso di parità di voti, per votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea, la quale può demandarne la scelta al Presidente.

Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche.

Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano d’età tra i presenti.

Il Presidente dell’Associazione o chi ne fa le veci, constatata la validità dell’Assemblea, invita l’Assemblea, a nominare il Presidente dell’Adunanza.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell’Associazione e, in mancanza, la persona designata dal Presidente della Assemblea.

Articolo 15 – Assemblea Generale: Attribuzioni
Spetta all’Assemblea:

  1. La nomina dei membri elettivi del Comitato Direttivo;
  2. La nomina dei membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
  3. L’approvazione delle relazione del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale nonché del bilancio consuntivo e di quello preventivo e dell’azione che deve svolgere l’Associazione con particolare riguardo ai problemi di importanza fondamentale;
  4. La determinazione dell’emolumento ai Sindaci;
  5. Deliberare, in armonia con gli indirizzi organizzativi generali formulati in seno all’Associazione Italiana Allevatori, sull’eventuale fusione con altre Organizzazioni;

Deliberare l’ammontare delle quote e dei contributi previsti dall’art. 7, lettere a), b) e c), e ratificare quello dei contributi di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

Articolo 16 – Del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è costituito da sette componenti eletti dall’Assemblea, i quali durano in carica tre esercizi; sono rieleggibili, nonché, quali membri di diritto, dai Presidenti delle Sezioni di cui all’articolo 11.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, a solo titolo di assistenza e senza voto, i componenti del Collegio dei Sindaci.

Partecipano, inoltre, alle adunanze a titolo consultivo tutte le persone di particolare competenza che il Comitato Direttivo riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Funge da Segretario del Comitato il Direttore dell’Associazione o in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 17 – Comitato Direttivo: Attribuzioni
Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

  1. Nominare nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente in numero non superiore a due e gli altri due componenti della Giunta Esecutiva;
  2. Deliberare sull’ammissione degli Associati, a norma dell’articolo 6;
  3. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. Deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell’Associazione;
  5. Deliberare sull’istituzione e sull’abolizione delle Sezioni;
  6. Deliberare l’organico del personale;
  7. Assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica e deliberare, nel merito, anche riguardo al Direttore;
  8. Determinare la misura delle quote e dei contributi sociali per la prescritta delibera dell’Assemblea a norma dell’articolo 7;
  9. Amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
  10. Predisporre annualmente il progetto di bilancio consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all’approvazione della Assemblea e, successivamente, da comunicare alla Associazione Italiana Allevatori;
  11. Deliberare sullo stare in giudizio;
  12. Nominare Commissioni di studio di particolari problemi;
  13. Deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all’Assemblea;
  14. Determinare, nell’ambito dei propri poteri, le attribuzioni della Giunta Esecutiva.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo: Quorum
Comitato Direttivo è convocato almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell’Associazione o anche in altre località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima dalla data fissata per l’adunanza, a mezzo raccomandata, PEC, telegramma o FAX.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice-Presidente più anziano di età tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato Direttivo ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti il Comitato Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo in ordine di graduatoria tra i non eletti dall’Assemblea.

La stessa procedura viene eseguita in ogni altro caso di cessazione della carica.

Il nuovo membro rimane in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali.

Dell’adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19 – Gratuità Carica
La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita.

A detti componenti spetta, da parte dell’Associazione Regionale Allevatori, il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza fuori sede.

Articolo 20 – Della Giunta Esecutiva
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dai Vice-Presidenti dell’Associazione e da altri due componenti scelti nel suo seno dal Comitato Direttivo.

Il Presidente presiede di diritto le riunioni della Giunta esecutiva in caso di sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

La Giunta Esecutiva esercita le funzioni ad essa delegate dal Comitato Direttivo nell’ambito dei propri poteri.

Non possono, comunque, essere delegate le attribuzioni indicate alle lettere a), g) limitatamente a quanto riguarda il Direttore h), i), l), m) dell’articolo 17.

La Giunta è convocata ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno presso la sede dell’Associazione o anche in altre località, con preavviso di almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, di un giorno, a mezzo raccomandata, PEC, telegramma, telefax, o e-mail.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dell’adunanza è redatto su apposito registro, il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21 – Del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice-Presidente più anziano di età fra quelli presenti.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei-Soci e del Comitato Direttivo.

Articolo 22 – Del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dall’Associazione Italiana Allevatori e gli altri due membri effettivi e i due supplenti saranno eletti dall’Assemblea anche tra persone estranee all’Associazione.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, in occasione della sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge; controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell’Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull’andamento dell’amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l’espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica dell’esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l’Associazione e deve accertare, annualmente l’effettiva consistenza dei beni di proprietà dell’Associazione, vistando il relativo inventario.

Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa, a titolo di assistenza e senza voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea Ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti il Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall’Assemblea a norma dell’articolo 15.

Articolo 23 – Del Collegio dei Probiviri
Qualsiasi vertenza tra gli Associati e fra questi l’Associazione, nell‘ambito dell’attività dell’Associazione stessa, è devoluta all’esame di un Collegio di Probiviri, i quali pronunciano le oro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da cinque membri di cui uno designato dall’Associazione Italiana Allevatori, e gli altri quattro eletti dall’Assemblea degli Associati, dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano di età tra quelli presenti.

Articolo 25 – Del Direttore
Il Direttore provvede all’organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli uffici staccati ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli attua le disposizioni date dal Presidente dell’Associazione, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso il quale è responsabile.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

Dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 7 comma a);
Dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie, che per acquisti, donazioni e/o per qualsiasi altro titolo, vengono in proprietà all’Associazione.
Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l’inventario.

Articolo 27 – Fondo di Esercizio
Il fondo di esercizio è costituito:

  1. Dai contributi sociali annuali (art. 7 comma 1 lett. b);
  2. Da eventuali contributi straordinari (art. 7 comma 1 lett. c);
  3. Da eventuali contributi autorizzati e concessi dall’Ente Regione, da Ministeri e da altri Enti pubblici e privati;
  4. Dagli interessi del patrimonio.

Articolo 28 – Esercizio Sociale e Bilancio
L’esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 Dicembre, da sottoporre all’Assemblea Ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile.

Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate o a iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà, inoltre, ogni anno a sottoporre all’Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 29 – Scioglimento e Devoluzione
Qualora venga deliberato lo scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà destinato su parere dell’Associazione Italiana Allevatori, ad iniziative zootecniche di pubblica utilità di cui è competente a giudicare il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste di concerto con l’Assessorato alla Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 30 – Foro Competente
In caso di controversia è competente il Foro di Cagliari.

Articolo 31 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 32 – Norme Transitorie
Si conferisce mandato ai Rappresentanti Legali, anche disgiuntamente, di apportare allo Statuto eventuali ulteriori modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull’Associazione.