I soggetti che avviano la propria attività tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 assolvono all’obbligo di frequenza del primo programma formativo entro 12 mesi dall’avvio dell’attività.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l’avvio dell’attività dei professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti.
Alla luce di queste considerazioni, con il fine di favorire una sempre maggiore sostenibilità delle nostre produzioni, vi inviamo la presente per comunicarvi che l’Associazione Italiana Allevatori, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per l’Istruzione Professionale in Agricoltura (I.N.I.P.A.), in ottemperanza alla normativa espressa dall’art. 11 del Regolamento EU 429/2016 e del conseguente Decreto Ministeriale del 6 settembre 2023 ha organizzato per i propri Allevatori corsi di formazione a distanza, in modalità asincrona, su piattaforma dedicata.
Tutto ciò non solo per un adeguamento normativo, bensi anche di una strategia di formazione, necessaria per rispondere alle esigenze di sostenibilità del mercato moderno.
I suddetti corsi permettono l’ottenimento di certificazioni riconosciute dal Ministero della Sanità, per gli scopi di cui sopra, e garantiscono la conformità degli operatori alle vigenti normative sanitarie.
Il programma formativo, rivolto agli Allevatori, ha una durata di 18 ore e comprende, tra gli altri, moduli riguardanti:
– patologie animali
– principi di biosicurezza
– Interazioni tra uomo, animale e ambiente
La registrazione, con condizioni commerciali dedicate agli Allevatori, può essere effettuata all’indirizzo:
Inoltre, ai sensi dell’art. Art. 23. Dlgs 136/2022 Sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie:
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro.